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Svolgere l'attività di centro di controllo di veicoli a motore

Descrizione

Il Nuovo Codice della Strada (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 80, com. 8) ha stabilito che le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5t, possono essere effettuate da imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero da imprese che, esercitando in prevalenza attività di commercio veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione.
L'impresa titolare di più sedi operative presso le quali intende effettuare le revisioni deve richiedere il rilascio di distinte autorizzazioni per ciascuna delle suddette sedi (ai sensi delDecreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 239).

La Provincia ha la competenza per il rilascio delle autorizzazioni per l'esecuzione delle revisioni di:

  • veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate
  • ciclomotori e motocicli a due ruote
  • motoveicoli e ciclomotori a tre e quattro ruote, ad esclusione di quelli destinati al servizio di piazza o noleggio con conducente.

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